PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. Nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario sulla politica energetica, la presente legge favorisce e incentiva l'uso e la produzione razionale dell'energia, definita ai sensi del comma 2, e delle materie prime energetiche, in modo da realizzare azioni dirette alla promozione del risparmio energetico, all'uso appropriato delle fonti di energia, anche convenzionali, al miglioramento dei processi tecnologici che utilizzano o trasformano l'energia, all'uso e allo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, alla sostituzione delle materie prime energetiche di importazione e al ricorso all'energia nucleare.
      2. Per produzione razionale di energia si intende quella che si avvale di tecnologie consolidate e sperimentate, utilizzate in modo proporzionale alle loro potenzialità e alla sicurezza di erogazione energetica e in modo inversamente proporzionale ai rispettivi costi di investimento. Gli interventi finalizzati alla produzione razionale di energia devono, altresì, tenere conto e, ove possibile, prevenire i rischi segnalati dalle analisi scientifiche e tecnologiche e adottare le opportune strategie per impedire il diffondersi di atteggiamenti di rifiuto nei confronti delle fonti di energia prescelte non giustificati dall'esistenza di un pericolo.

Art. 2.
(Princìpi del piano energetico nazionale).

      1. Nella formulazione del piano energetico nazionale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo definisce misure, modalità e

 

Pag. 6

tempi idonei a garantire, entro il termine di venti anni dalla data di adozione del medesimo piano, il raggiungimento di un'autonomia della produzione energetica pari ad almeno il 50 per cento del consumo nazionale, tenendo conto anche delle aspettative di crescita dell'economia.

Art. 3.
(Partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla produzione energetica nazionale).

      1. Ferma restando la responsabilità dello Stato per il fabbisogno energetico, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, utilizzando le varie forme di energia, in conformità alle finalità di cui all'articolo 1, esclusa l'energia nucleare, contribuiscono alla produzione energetica nazionale, garantendo la copertura del fabbisogno totale per una percentuale pari al 20 per cento.
      2. In sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a stipulare un accordo per la distribuzione delle quote di produzione energetica di loro competenza.
      3. Entro sei mesi dalla stipulazione dell'accordo di cui al comma 2 e in conformità ai princìpi del piano energetico nazionale stabiliti ai sensi dell'articolo 2, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Consiglio delle autonomie locali, conformano il rispettivo piano energetico triennale in modo da assicurare il raggiungimento della quota di produzione energetica di loro competenza.

Art. 4.
(Individuazione dei siti destinati all'insediamento di impianti nucleari).

      1. La realizzazione di impianti nucleari, inseriti nel piano energetico nazionale, è soggetta alla preventiva individuazione dei

 

Pag. 7

siti da parte del Governo, sulla base di una apposita intesa definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta, si procede ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
      2. Agli effetti dell'intesa, di cui al comma 1, il Governo tiene conto di un apposito atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti nucleari, redatto e tenuto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
      3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'APAT provvede alla redazione dell'atlante dei siti suscettibili di accogliere impianti nucleari.

Art. 5.
(Autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti nucleari).

      1. L'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è rilasciata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, quale organo nazionale preposto alla sicurezza e all'economicità del sistema elettrico nazionale, su istanza del soggetto richiedente, previa intesa con la regione o con la provincia autonoma interessata e sulla base di apposita conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione).

      1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile di cui all'articolo 5 presentano l'apposita richiesta e la relativa documentazione al Ministero dello sviluppo economico, inviandone, per conoscenza, una copia ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della salute e

 

Pag. 8

dell'interno, alla regione, alla provincia e al comune interessati, nonché all'APAT. La documentazione allegata alla richiesta deve contenere:

          a) il progetto di costruzione, con l'indicazione del sito prescelto, della spesa e del tempo necessario alla sua realizzazione;

          b) un rapporto preliminare sulla sicurezza dell'impianto, con l'indicazione delle misure che vengono adottate per prevenire i rischi e per limitare le conseguenze di un eventuale incidente;

          c) lo studio di valutazione dell'impatto ambientale;

          d) un progetto preliminare sulla gestione dei rifiuti radioattivi che verranno prodotti in fase di esercizio dell'impianto;

          e) la documentazione sul possesso della capacità tecnica ed economica adeguata, nonché sulla comprovata esperienza nel settore dell'ingegneria nucleare; le società miste pubblico-privato, o i soggetti pubblici e privati, riuniti secondo le modalità del «project financing», possono richiedere l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base del possesso dei requisiti indicati dalla presente lettera anche da parte del solo soggetto privato.

      2. Le amministrazioni di cui al comma 1 trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e all'APAT, non oltre un mese dalla data di ricevimento della richiesta, le proprie osservazioni.
      3. L'APAT, entro un mese dalla data di ricevimento, esamina la richiesta e la relativa documentazione e, tenuto conto delle osservazioni pervenute ai sensi del comma 2, predispone una relazione con le proprie valutazioni, che trasmette al Ministero dello sviluppo economico e alle altre amministrazioni di cui al comma 1.
      4. Le amministrazioni di cui al comma 1, non oltre un mese dalla data di ricevimento

 

Pag. 9

della relazione di cui al comma 3, trasmettono le loro osservazioni finali all'APAT, che nel mese successivo predispone e trasmette al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere definitivo con l'indicazione di eventuali prescrizioni che possono riguardare la progettazione, la realizzazione o la conduzione dell'impianto.
      5. Il Ministero dello sviluppo economico, ricevuto il parere definitivo dell'APAT di cui al comma 4, entro due mesi, completa l'istruttoria con la procedura di valutazione dell'impatto ambientale, stipula l'intesa con la regione interessata e promuove la conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 5. L'istruttoria si conclude in ogni caso entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta.
      6. La costruzione dell'impianto avviene sotto la vigilanza dell'APAT, che verifica il rispetto delle prescrizioni indicate nel decreto di autorizzazione di cui all'articolo 5.

Art. 7
(Messa in esercizio degli impianti nucleari).

      1. La messa in esercizio di un impianto di produzione dell'energia nucleare ad uso civile è subordinata all'approvazione del rapporto finale di sicurezza, delle procedure operative, delle specifiche tecniche, nonché del programma delle prove nucleari da parte del Ministero dello sviluppo economico, sentiti l'APAT e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
      2. Effettuato positivamente il collaudo, ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro un mese dalla data di rilascio della certificazione di avvenuto collaudo e sentita l'APAT, è consentita la messa in esercizio dell'impianto di cui al comma 1, che avviene sotto la vigilanza dell'APAT e dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente competente.

 

Pag. 10


Art. 8.
(Garanzia contro i rischi e copertura assicurativa).

      1. I rischi derivanti dalla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sono coperti da assicurazione in conformità a quanto previsto dalla legislazione nazionale vigente in materia nonché dalla normativa comunitaria e internazionale alla quale l'Italia ha dato esecuzione.
      2. In caso di realizzazione degli impianti di produzione di energia elettrica da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che accrescono la competitività internazionale delle attività produttive italiane, la SACE SpA - Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero provvede ad assicurare i rischi di carattere catastrofico, economico e commerciale che potrebbero verificarsi durante l'esecuzione dei lavori.

Art. 9.
(Incentivi alla costruzione di nuovi impianti nucleari).

      1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'APAT, sono determinate speciali misure di incentivazione da assegnare ai nuclei familiari, agli individui e alle imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile, sulla base dei seguenti criteri:

          a) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono di una riduzione della tariffa elettrica nazionale, stabilita dal Ministro dello sviluppo economico su proposta dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas;

          b) i nuclei familiari, gli individui e le imprese residenti in comuni ospitanti impianti

 

Pag. 11

di produzione dell'energia nucleare ad uso civile godono dell'esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (ICI) e dalla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU);

          c) la diminuzione di introiti derivante dall'esenzione dall'ICI e dalla TARSU disposta ai sensi della lettera b) è compensata mediante versamento ai singoli comuni di somme equivalenti, determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'alinea.

Art. 10.
(Deposito unico nazionale).

      1. Sulla base di un'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Ministero dello sviluppo economico, previo parere dell'APAT, che valuta le caratteristiche geomorfologiche del terreno, individua, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il sito del deposito unico nazionale per la sistemazione definitiva dei rifiuti radioattivi di II categoria e per lo stoccaggio dei rifiuti radioattivi di III categoria. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, all'individuazione definitiva del sito si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto di individuazione del sito è emanato di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dell'interno e con il Ministro della difesa.
      2. Il deposito nazionale individuato ai sensi del comma 1 è opera di difesa nazionale.
      3. Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni, è abrogato.

 

Pag. 12


      4. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: «La predetta Commissione è composta da tredici membri così individuati: 6 esperti con comprovata conoscenza del settore nucleare nominati dal Ministro dello sviluppo economico e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 3 esperti con comprovata conoscenza del settore nucleare nominati dalle regioni, dalle province e dai comuni in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 2 rappresentanti delle associazioni ambientaliste riconosciute dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante dell'APAT; un rappresentante dei comuni ospitanti impianti di produzione dell'energia nucleare ad uso civile».

Art. 11.
(Impianti, infrastrutture e opere di interesse nazionale).

      1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e al fine di garantire la realizzazione dell'interesse nazionale all'approvvigionamento energetico, ospitano almeno uno tra i seguenti impianti o infrastrutture di interesse nazionale definiti ad alto impatto sociale: termovalorizzatori; impianti di produzione e utilizzazione dell'energia nucleare ad uso civile; rigassificatori; depositi per lo stoccaggio temporaneo o definitivo dei rifiuti radioattivi; impianti di smaltimento dei rifiuti; opere necessarie per il loro funzionamento.
      2. Gli impianti e le infrastrutture di interesse regionale e le opere di cui al comma 1 sono allocati nei territori delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano tenendo conto della posizione, della dimensione, della popolazione

 

Pag. 13

e delle esigenze di infrastrutturazione derivanti dalla situazione storica delle medesime regioni e province autonome, nonché sulla base di una valutazione delle strutture similari eventualmente già esistenti.

      3. Il piano degli impianti e delle infrastrutture di interesse nazionale e delle relative opere di cui al presente articolo è adottato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      4. I comuni e le province che ospitano gli impianti e le infrastrutture di interesse nazionale e le relative opere godono:

          a) di risorse aggiuntive, ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, per la realizzazione di specifiche infrastrutture locali e di servizi per la popolazione residente;

          b) di un contributo definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato.

Art. 12.
(Modalità di esercizio del potere sostitutivo).

      1. Qualora l'accordo di cui all'articolo 3, comma 2, non sia raggiunto, il Governo procede a negoziare con ogni regione e con le province autonome di Trento e di Bolzano la quota di produzione energetica di loro competenza sino al raggiungimento della percentuale indicata al comma 1 del citato articolo 3.
      2. Qualora l'intesa di cui all'articolo 4, comma 1, non sia raggiunta, all'individuazione dei siti destinati agli impianti di produzione dell'energia nucleare per uso civile si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentiti l'APAT, l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) e il Consiglio

 

Pag. 14

nazionale delle ricerche (CNR). Il decreto è motivato in base alle risultanze degli studi effettuati e alle valutazioni di ordine economico e sociale, tenendo conto degli elementi indicati nell'articolo 11, comma 2, e della necessità di salvaguardare gli interessi nazionali.
      3. Qualora l'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, non venga raggiunta, l'autorizzazione per la costruzione e per l'esercizio di impianti di produzione dell'energia nucleare per uso civile è rilasciata sulla base di deliberazione del Consiglio dei ministri.
      4. Qualora l'intesa di cui all'articolo 11, comma 3, non sia raggiunta, il piano degli impianti e delle infrastrutture di interesse nazionale è adottato sulla base di deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 13.
(Copertura finanziaria).

      1. Il Ministero dello sviluppo economico e l'APAT provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla vigente legislazione, che, per le finalità della presente legge, sono integrate, a decorrere dall'anno 2007, nella misura annua di 2 milioni di euro in favore del Ministero dello sviluppo economico e di 2 milioni di euro in favore dell'APAT. Gli altri enti e amministrazioni pubbliche provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, finanziarie e strumentali già ad essi assegnate in base alla legislazione vigente.
      2. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      3. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalla presente legge, diversi da quelli di cui ai commi 1 e 2, è autorizzata la spesa massima di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2010, si provvede ai

 

Pag. 15

sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468.
      4. All'onere di cui ai commi 1 e 2, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e a 22 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      5. All'onere di cui al comma 3, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.